Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza è riconosciuto:

          a) ai soggetti che sono stati cittadini italiani e che recandosi all'estero hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di coloro che l'hanno perduta per una delle cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6;

          b) ai figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a) che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

      2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti, all'istanza sono allegate:

          a) una certificazione attestante la nascita o la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta;

          b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane».

      2. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 1 è abrogato.